Art. 8.
(Oneri finanziari).

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale», la cui dotazione è pari a 1.500.000 euro annui da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, si provvede annualmente a ripartire tali risorse per gli interventi di cui alla presente legge.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.